Ogni attività professionale è soggetta a precisi obblighi fiscali e amministrativi. Con l’estensione della fatturazione elettronica oltremodo ai professionisti in regime forfettario, molti si trovano oggi a dover adeguare i propri processi di emissione e conservazione delle fatture. Vediamo insieme le cose importanti da sapere.
Gestione fatture elettroniche per psicologi
La fatturazione elettronica è obbligatoria per quasi tutte le categorie professionali. Dal 1° gennaio 2024, l’obbligo è stato esteso ai contribuenti in regime forfettario, superando la precedente soglia dei 25.000 euro annui che esonerava i soggetti con volumi di ricavi contenuti. Oggi, pertanto, ogni professionista titolare di partita IVA a prescindere dal volume di fatturato, deve emettere fattura in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo vale per tutte le prestazioni professionali rese, salvo una specifica deroga: l’emissione della fattura elettronica non è obbligatoria nei confronti di persone fisiche che ricevono prestazioni sanitarie finalizzate alla tutela della salute. In questo caso, resta in vigore l’obbligo di emissione del documento in formato cartaceo o PDF, non quello elettronico, per tutelare la riservatezza dei dati sensibili ai sensi del GDPR e del decreto legislativo n. 196/2003.
Quando è richiesta l’emissione della fattura?
Ogni libero professionista è tenuto a emettere fattura al momento dell’effettuazione della propria prestazione, cioè al momento del pagamento o della conclusione della stessa, a seconda dei casi. L’obbligo sussiste altresì nel caso in cui l’attività sia svolta saltuariamente o a titolo occasionale.
Nel caso delle fatture elettroniche, l’invio al Sistema di Interscambio deve avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, secondo quanto previsto dall’art. 21 del DPR 633/72. Il file XML generato deve contenere i dati del cliente, la descrizione della prestazione, il relativo importo, l’indicazione dell’eventuale esenzione IVA (ai sensi dell’art. 10, n. 18, del DPR 633/72), nonché il codice destinatario del cliente (se persona giuridica) o l’indirizzo PEC, qualora disponibile.
Nel caso specifico delle prestazioni sanitarie esenti da obbligo di fattura elettronica, il professionista deve comunque emettere regolare documento fiscale (cartaceo o PDF) e annotarlo nei registri previsti, conservandolo per almeno dieci anni. È inoltre tenuto a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria, salvo opposizione del paziente, entro i termini previsti per la dichiarazione precompilata.
Quanto paga di tasse un professionista in regime forfettario?
Il professionista che adotta il regime forfettario beneficia di un’imposizione fiscale agevolata e di semplificazioni contabili. Il reddito imponibile si determina applicando un coefficiente di redditività ai compensi percepiti, che dipende dal codice ATECO. Su tale base si calcola un’imposta sostitutiva pari al 15%, che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, e, in parte, IRAP.
Per le nuove attività in possesso dei requisiti (assenza di esercizio di attività simili nei tre anni precedenti, non prosecuzione di attività svolta come dipendente, ecc.), l’imposta sostitutiva scende al 5% per i primi cinque anni.
Dal punto di vista previdenziale, ogni libero professionista è obbligato a versare i contributi alla propria cassa professionale. Anche in questo caso, la percentuale varia a seconda dell’attività svolta e della cassa di riferimento.
